L’Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta assembleare, provvede alla nomina con voto palese del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni.
Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e
garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti
dal presente regolamento.

I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei
lavori assembleari.

Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i
seguenti compiti:

a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui
al comma 10 del precedente articolo 25;
b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee delle Avis di
Base ed in quelle delle Avis Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate
Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari
requisiti;
d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati
nelle liste elettorali;

Affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle
presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione; verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente –
in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere; vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
procede allo spoglio delle schede; decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il
ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte
dell’interessato.

Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che,
sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis
interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale.
Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere
l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e
comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 30.

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